Nel nostro ultimo articolo abbiamo parlato del Tribunale Unificato dei Brevetti di Milano e delle sue mansioni strettamente legate al nuovo sistema di tutela brevettuale: il brevetto europeo con effetto unitario.
Con l’obiettivo di far luce sul nuovo Tribunale e sull’innovativo scenario che vi si delinea attorno, abbiamo brevemente presentato alcuni aspetti cardine di questo nuovo titolo di protezione della proprietà intellettuale.
Oggi, cercheremo di approfondire l’argomento utilizzando esclusivamente le informazioni ricavate da fonti autorevoli. Tra queste troviamo, come per l’articolo precedente visionabile al link in arancione presente nell’introduzione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), con l’aggiunta dello stesso Tribunale Unificato dei Brevetti.
Un nuovo brevetto
Il brevetto unitario, (o brevetto europeo con effetto unitario) sarà un brevetto europeo, concesso dall’EPO secondo le regole e le procedure della Convenzione sul Brevetto Europeo, al quale, su richiesta del titolare del brevetto, è data efficacia unitaria per il territorio degli Stati membri dell’UE che partecipano al sistema unitario dei brevetti (ad oggi sono 17 ma si prevede di arrivare in tempi brevi ai preannunciati 25).
Come anticipato nell’articolo precedente, entrerà ufficialmente in vigore con il varo dell’ultimo dei tre tribunali (TUB), previsto per il 1° giugno 2023. Ovvero, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dell’accordo da parte della Germania.
A partire da questa data saranno quindi applicabili i due regolamenti comunitari che istituiscono il brevetto unitario. Ossia i Regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012.
Come espresso dall’Ufficio europeo dei brevetti: “Un brevetto unitario offre agli inventori una protezione uniforme e territorialmente ampia negli Stati membri dell’UE partecipanti. Protezione uniforme significa che la portata del diritto conferito dal Brevetto Unitario e le sue limitazioni sono le stesse per tutti gli Stati partecipanti, così come le risorse giuridiche disponibili”.
Come richiedere l’effetto unitario
Il richiedente, per garantirsi la protezione offerta dal brevetto unitario dovrà prima ottenere un brevetto europeo seguendo le stesse procedure ad oggi in vigore.
Una volta ottenuto il brevetto europeo, il titolare dovrà depositare presso l’UEB una “domanda di effetto unitario” redatta nella lingua del procedimento entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione della concessione nel Bollettino Europeo dei Brevetti. La richiesta di effetto unitario deve contenere anche una traduzione del brevetto europeo secondo le modalità indicate nel paragrafo sottostante.
Inoltre, il brevetto europeo deve essere stato concesso con lo stesso insieme di rivendicazioni in tutti i 25 Stati membri partecipanti. Questa condizione deve essere soddisfatta indipendentemente dal fatto che tutti questi stati siano effettivamente coperti dal brevetto unitario.
Per maggiori informazioni consigliamo di visitare la pagina dell’EPO.
Traduzione e brevetto europeo con effetto unitario
Passiamo adesso alle informazioni attualmente disponibili relative al mondo della traduzione brevettuale.
Optando per un brevetto unitario, non saranno più richieste traduzioni allo scadere di un periodo di transizione della durata di 6 anni, prorogabili a un massimo di 7.
Durante questa fase, il titolare del brevetto dovrà comunque depositare una traduzione integrale del brevetto europeo:
- in inglese, se il disciplinare è redatto in francese o in tedesco;
- in una qualsiasi lingua ufficiale dell’UE qualora il disciplinare fosse in lingua inglese.
Con “traduzione integrale” si intende in questo contesto la traduzione della descrizione, dei disegni e delle rivendicazioni.
Queste traduzioni dovranno essere depositate unitamente alla domanda di effetto unitario, ma in caso contrario si avrà comunque la possibilità di depositare la traduzione richiesta entro un periodo non prorogabile di un mese.
Infine, per quanto riguarda i costi di registrazione del brevetto, un regime di compensazione coprirà i costi di traduzione della domanda per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca.
Per ulteriori dettagli in merito raccomandiamo di visitare la sezione “Compensation scheme” della pagina dell’EPO.
Foto di freestocks.org